Sai quanto ti stanno realmente togliendo?
Inserisci qua sotto l'importo mensile lordo della tua pensione per l'anno 2022
Attenzione: il blocco della rivalutazione per il biennio 2023/24 ti riguarda solo se percepisci un trattamento pensionistico superiore alle 4 volte il minimo INPS - circa 2102 euro lordi mensili. Le pensioni al di sotto di tale soglia saranno rivalutate al 100%
QUANTO TI SPETTEREBBE MENSILMENTE NEL 2024 (SE RIVALUTAZIONE AL 100% NEL BIENNIO 2023/2024)
QUANTO PERCEPIRAI EFFETTIVAMENTE NEL 2024
QUANTO HAI PERSO NEL BIENNIO 2023-24
QUANTO PERDERAI NELLA TUA VITA
Quanto riportato nella tabella è una stima soggetta ad approssimazione e variazioni
Le 5 cose che devi sapere
A chi è rivolto
Pensionato INPS ed ex INPDAPChi può aderire
Pensione mensile superiore ai 2100 euro lordi circa.Chi non può aderire
Chi ha una pensione lorda mensile inferiore alle 4 volte il minimo INPS, cioè inferiore ad euro 2.101,63 a dicembre 2022.10 miliardi di euro
Il mancato adeguamento delle pensioni al costo della vita permetterà un risparmio al governo di circa 100 miliardi di euro in tre anni. Soldi sostanzialmente "sottratti" alle tasche dei pensionati.Corte dei Conti Umbria 22 dicembre 2020 numero 87
La Corte Costituzionale con la sentenza 234/2020 ha sancito che le trattenute sui trattamenti pensionistici non possono avere durata superiore a 3 anni. Pertanto, anche con riferimento al blocco della rivalutazione, lo stesso, decorso il triennio deve essere eliminato con conseguente rivalutazione dell’intera pensione, così come deciso dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Umbria con sentenza numero 87/2020.Ti interessa questa azione?
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Blocco rivalutazione pensioni
Rispondiamo alle domande più frequenti
Lo scaglione fino a 4 volte il minimo (e che otterrà il 100% della rivalutazione del 2024) sarà pari dunque ad un massimo di € 2.271,76.
Quindi, ai fini della percentuale di perequazione da applicare, rileva la somma dei due trattamenti previdenziali percepiti. Il riferimento è l’articolo 34, comma 1, della legge 448/1998. In base alla quale «il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L’aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo».
La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che tale misura risulta legittima se ha un orizzonte temporale limitato, diversamente si porrebbe in contrasto con gli invalicabili principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Più passa il tempo e più, evidentemente, questo orizzonte temporale appare travalicato da ogni nuova misura. Per questo motivo, prima o poi, la Corte Costituzionale dovrà dichiarare l’illegittimità del blocco, ormai divenuta strutturale.
Deve essere poi compilata, firmata ed inviata via pec o raccomandata a.r. all’Inps. Si ricorda di tenerne una copia firmata e di tenere da parte anche della ricevuta di AR o dell’invio ricezione della Pec.
Successivamente, se sceglierete di aderire al ricorso, dovrete proseguire come da modello “Istruzioni”. Attenzione: inviare la diffida non è ricorrere ma interrompere la prescrizione e fare salvo un proprio diritto!
Per l’espletamento delle attività di cui ai punti precedenti, il sottoscritto corrisponderà a Gestione Crediti Pubblici s.r.l., a titolo di compensi, contestualmente alla firma del presente atto la somma di:
– € 100,00 oltre iva al 22%
e così per complessivi € 122,00 (centoventidue,00) in caso di adesione tramite procedura digitale
– OPPURE
– € 120,00 oltre iva al 22%
e così per complessi € 146,40 (centoquarantasei,40) in caso di adesione tramite procedura cartacea;
– inoltre, il sottoscritto corrisponderà alla Gestione Crediti Pubblici s.r.l., solo in caso di esito positivo e di effettivo incasso delle somme, un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) oltre iva sull’importo che verrà riconosciuto a titolo di rimborso per la rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni dal 2023 sino all’esito dei giudizi cui si darà corso;
– si precisa che ad oggi le cancellerie richiedono un unico contributo unificato di € 43,00 per ciascun ricorso collettivo, così come previsto dall’art. 14 comma 2 del dpr n. 115/2002 e art 10 c.p.c., e questo costo sarà sostenuto dalla Gestione Crediti pubblici. Qualora (ipotesi remota) la singola cancelleria ritenesse in forza di una propria autonoma interpretazione della norma di richiedere un C.U. per CIASCUN ricorrente, tale costo sarà a carico del singolo ricorrente che vi provvederà personalmente tramite PagoPa;
– le spese per la eventuale fase esecutiva per il recupero delle somme riconosciute in giudizio si intendono comprese nei compensi sopra indicati;
– il sottoscritto è esonerato dal pagamento delle spese legali all’Avv. Frisani, in quanto il compenso per l’attività svolta dallo stesso sarà corrisposta direttamente dalla Gestione Crediti Pubblici s.r.l.;
– gli eventuali rimborsi per spese, diritti ed onorari liquidati dal giudice o riconosciuti dalla controparte saranno di esclusiva spettanza dell’Avv. Pietro Frisani;
– in caso di mancato recupero delle somme vantate nessun altro corrispettivo sarà dovuto. In caso di condanna alle spese di lite, queste saranno interamente a carico del sottoscritto.
IMPORTANTE: per l’adesione digitale al ricorso è necessario aspettare i primi giorni del mese di febbraio 2024. Mentre per l’adesione con l’invio della modulistica cartacea è possibile aderire già da subito.
La competenza territoriale sarà individuata in base al residenza.
Per i pensionati provenienti dal settore privato sarà individuato il Tribunale competente per provincia di residenza, mentre per i pensionati provenienti dal settore pubblico sarà competente la Corte dei Conti della regione di residenza.
In ogni caso, di media, si perviene ad una definizione della procedura in circa due/tre anni.
Nel caso in cui il giudice adito accolga le nostre richieste e sollevi la questione di legittimità costituzionale il giudizio incardinato verrà sospeso in attesa della decisione della Corte.
Si sottolinea che l’eventuale decisione della Corte Costituzionale non è impugnabile in alcuna sede, mentre le sentenze della Corte dei Conti e del Tribunale sono rispettivamente impugnabili presso Corte dei Conti Sez. Centrale e Corte d’Appello nonché successivamente in Cassazione.
• se la pensione è tra le 4 e le 5 volte il minimo la perdita è pari all’1,22% della rivalutazione, per un totale fino a € 332,17 l’anno
• se la pensione è tra le 5 e le 6 volte il minimo la perdita è pari al 3,80% della rivalutazione, per un totale fino a € 1.300,62 l’anno;
• se la pensione è tra le 6 e le 8 volte il minimo la perdita è pari al 4,30% della rivalutazione, per un totale fino a € 1.759,65 l’anno;
• se la pensione è tra le 8 e le 10 volte il minimo la perdita è pari al 5,10% della rivalutazione, per un totale fino a € 2.788,89 l’anno;
• se la pensione supera le 10 volte il minimo la perdita è pari al 5,50% della rivalutazione, per un totale pari ad almeno € 3.762,79 l’anno.
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